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D.M. 2 maggio 2001

 

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

(Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’ 8 settembre 2001)

 

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Art. 1.

1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;

b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;

c) alla protezione degli occhi:

i) filtri per saldatura e tecniche connesse,

ii) filtri per radiazioni ultraviolette,

iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;

d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.

 

Art. 2.

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

 

Art. 3.

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonchè all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

 

(Allegati omessi)